COLLEGAMENTO 7
CIONDOLO

 

MINISTERO DELLE FINANZE

 

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE DIRETTE SUGLI AFFARI

 

OGGETTO = Incremento Tributi : Tassazione del sesso maschile.

 

Lo scrivente Ministero ha da tempo avviato un’indagine conoscitiva atta a colmare una lacuna del D.M.69/88.

Infatti l’unica cosa che il richiamato D.M. non prevedeva come imponibile a tassazione era l’attributo maschile (di seguito per brevità indicato genericamente come “ciondolo”) .

L’I.S.T.A.T. (Istituto centrale di statistica ) a conclusione di una indagine conoscitiva comunicava quanto segue :

  1. 40% del suo tempo va ciondolando (da qui il nome “ciondolo”) in giro disoccupato,

  2. 30% del suo tempo fa acqua,

  3. 20% è incazzato duro,

  4. 10% lavora, e sodo, in galleria.

Inoltre ha due dipendenti entrambi “coglioni”.

Di conseguenza,ottemperando anche al vigente regolamento CEE (art.3,com.6/7/8 e 8 bis) e alle direttive di attuazione del 27/10/69 e seguenti, lo scrivente Ministero, sentito anche quello di Grazia e Giustizia, stabilisce quanto segue:

  1. cm. 20-23 = tassa di lusso € 700,00

  2. cm. 15-19 = tassa ordinaria € 400,00

  3. cm. 10-14 = tassa ridotta € 250,00

  4. cm. 05-09 = tassa forfettaria € 100,00

Chiunque sia in possesso di un “ciondolo” di misura inferiore a cm.5 è eleggibile per il rimborso ai sensi dell’art.9/3° comma del citato D.M., mentre chiunque sia in possesso di un “ciondolo” di misura superiore a cm.23 dovrà, inserire tale dato nel mod.740, quadro BENI CAPITALI, sotto la voce plusvalenza o redditi da capitali come imponibile soggetto a tassazione separata.

L’INTENDENTE GENERALE.

 

Ugo Buraglia©2010