COLLEGAMENTO
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CIONDOLO
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OGGETTO = Incremento Tributi : Tassazione del sesso maschile.
Lo scrivente Ministero ha da tempo avviato un’indagine conoscitiva atta a colmare una lacuna del D.M.69/88.
Infatti l’unica cosa che il richiamato D.M. non prevedeva come imponibile a tassazione era l’attributo maschile (di seguito per brevità indicato genericamente come “ciondolo”) .
L’I.S.T.A.T. (Istituto centrale di statistica ) a conclusione di una indagine conoscitiva comunicava quanto segue :
40% del suo tempo va ciondolando (da qui il nome “ciondolo”) in giro disoccupato,
30% del suo tempo fa acqua,
20% è incazzato duro,
10% lavora, e sodo, in galleria.
Inoltre ha due dipendenti entrambi “coglioni”.
Di conseguenza,ottemperando anche al vigente regolamento CEE (art.3,com.6/7/8 e 8 bis) e alle direttive di attuazione del 27/10/69 e seguenti, lo scrivente Ministero, sentito anche quello di Grazia e Giustizia, stabilisce quanto segue:
Con decorrenza 01/01/2008, i contribuenti di sesso maschile saranno tassati anche in base alle dimensioni del loro “ciondolo”, come da specifiche sotto riportate, a cui sarà fatto riferimento per determinare la categoria di appartenenza e l’importo annuo da versare.
cm. 20-23 = tassa di lusso € 700,00
cm. 15-19 = tassa ordinaria € 400,00
cm. 10-14 = tassa ridotta € 250,00
cm. 05-09 = tassa forfettaria € 100,00
Chiunque sia in possesso di un “ciondolo” di misura inferiore a cm.5 è eleggibile per il rimborso ai sensi dell’art.9/3° comma del citato D.M., mentre chiunque sia in possesso di un “ciondolo” di misura superiore a cm.23 dovrà, inserire tale dato nel mod.740, quadro BENI CAPITALI, sotto la voce plusvalenza o redditi da capitali come imponibile soggetto a tassazione separata.
L’INTENDENTE GENERALE.